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Disponibile il software per il calcolo della riduzione accise 2011

Con nota n. 11181 del 30 gennaio 2012 l'Agenzia delle Dogane informa che ha reso disponibile il modello ed il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni per l'ammissione alla fruzione del benefico sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto nell'anno 2011.

Il menzionato software è disponibile sul portale www.agenziadogane.it nella sezione "Accise > Benefici per il gasolio da autotrazione > Benefici gasolio autotrazione 2011".

La domanda per l'ammissione al beneficio và consegnata, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane od all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito www.agenziadogane.it

Si fa, inoltre, presente che gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I...

Riguardo alle modalità tecniche ed operative per l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I., già evidenziate con la nota RU 59316 del 7.05.2010, si evidenzia che:

  1. gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;
  2. le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa.

Si fa, inoltre, presente che per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni di consumo, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:

  1. utilizzare il software oggetto della presente comunicazione, secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2011 - Software gasolio autotrazione anno 2011”;
  2. fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2011 - Software gasolio autotrazione anno 2011”.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell’invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, ricordiamo che con la nota n. 771 del 04/01/2012, l'Agenzia delle Dogane ha già comunicato l’entità del beneficio riconoscibile che varia in relazione alle diverse aliquote di accisa in vigore durante l'anno 2011, ed in particolare:

Periodo Rimborso
per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 € 19,78609 per mille litri di prodotto
per i consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011 € 27,08609 per mille litri di prodotto
per i consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011 € 67,08609 per mille litri di prodotto
per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2011 € 68,98609 per mille litri di prodotto
per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6 dicembre 2011 € 77,88609 per mille litri di prodotto
per i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011 €189,98609 per mille litri di prodotto

Si evidenzia che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

  1. gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  3. le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;
  4. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, occorre presentare apposita dichiarazione agli Uffici dell' Agenzia delle dogane territorialmente competenti (Ufficio delle Dogane di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000), entro il 30 giugno 2012.

Per la fruizione dell’agevolazione mediante compensazione con Mod. F24, si ricorda che va utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2013.

 

Allegati:

  1. Nota n° 11181 del 30 gennaio 2012 - Agenzia delle Dogane
  2. Software gasolio autotrazione anno 2011
  3. Manuale utente per il software 2011
  4. Nota n° 771 del 4 gennaio 2012 - Agenzia delle Dogane

 

La presente pagina web ha un intento puramente informativo. Per le disposizioni normative in materia si rimanda al testo integrale della Nota pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

Accise per consumi gasolio nel 2011

[Image: Just2shutter / FreeDigitalPhotos.net]

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