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Accise gasolio da autotrazione 2011L'Agenzia delle Dogane con Nota n° 771 del 4 gennaio 2012, con largo anticipo rispetto allo scorso anno (Nota n° 30485 del 10 marzo 2011) ha stabilito l'ammontare dei rimborsi da riconoscere alle imprese di autotrasporto merci per i consumi di gasolio effettuati nell’anno 2011. Di seguito si riportano gli elementi per individuare soggetti beneficiari, importo del beneficio, modalità di presentazione della domanda, ecc. 1. Soggetti beneficiariCon riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2011, hanno diritto al beneficio descritto:
Con riguardo, poi, all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si precisa quanto segue.
L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3, lett. a), definisce come “commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate. L’art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate. I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del Ministero dell’economia e delle finanze. Nelle more della suddetta pronuncia si ritiene, dunque, che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola. Al riguardo, l'Agenzia dell Dogane si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa gli esiti dell’iter procedurale comunitario sopra richiamato. 2. Importo del beneficioCon riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, l’entità del rimborso riconoscibile in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accisa ammonta a:
3. Modalità di richiesta del beneficioPer ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 1 presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti (Ufficio delle Dogane di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000), entro il 30 giugno 2012. 4. Limiti e modalità di fruizione del beneficioLe imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto. A tal riguardo si evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, all’art. 1, comma 53, ha fissato un limite annuale, pari a € 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi. La norma suddetta prevede, altresì, che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, “… anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive …” e, che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno 2012 con riferimento alle eccedenze maturate nell’anno 2009). Con Risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/E (reperibile nella banca della documentazione tributaria disponibile sul sito www.finanze.it), l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, precisato che il limite suddetto (€ 250.000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di sforamento del limite di € 250.000 sopra richiamato “…. le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate”. Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2013. Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, va utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number). 5. SanzioniCome già evidenziato in passato, si ribadisce che:
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 6. Software per la compilazione della domandaTanto precisato in ordine al beneficio, per l’utilizzo di procedure informatiche per la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - ai competenti Uffici delle Dogane, i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet www.agenziadogane.it, l' Agenzia delle dogane provvederà a rendere disponibile, sul medesimo sito, il software aggiornato entro la fine del mese corrente.
Allegati: Nota n° 771 del 4 gennaio 2012 - Agenzia delle Dogane
La presente pagina web ha un intento puramente informativo. Per le disposizioni normative in materia si rimanda al testo integrale della Nota pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane.
[Image: Just2shutter / FreeDigitalPhotos.net]
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Di:
Data pubblicazione.: 04/01/2012 ;
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